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Pratiche Enea Detrazioni Fiscali

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Pratiche Enea Detrazioni Fiscali

Quanto costa una Pratica Enea?

Una pratica Enea per detrazione Fiscale costa euro 110,00 + IVA per in Bonus CASA, ed euro 130,00 + IVA per Ecobonus ed eventuale costo dell’asseveratore se  previsto dal decreto legge 11 Novembre 2021. La pratica fiscale ENEA ti permette di detrarre il 50% o il 65% dei costi relativi a ristrutturazioni edilizie, o all’efficientamento/risparmio energetico a seguito della sostituzione di caldaia, installazione o sostituzione di climatizzatori, installazione di stufa a biomassa. Inoltre abbiamo inserito altri servizi come: Pratica Enea per Schermi Oscuranti e la possibilità di presentare la Pratica Enea anche se in ritardo.

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Cosa si può detrarre da una Pratica Enea?

  • Riqualificazione globale dell’edificio – 65% di detrazione
  • Coibentazione delle pareti perimetrali, coperture e pavimenti – 65% di detrazione
  • Sostituzione di finestre comprensive di infissi – 50% di detrazione
  • Installazione di schermature solari – 50% di detrazione
  • Installazione di collettori solari per produzione di acqua calda – 65% di detrazione
  • Sostituzione con caldaia a condensazione con efficienza almeno pari alla classe A – Detrazione 50%
  • Caldaia a condensazione con efficienza almeno pari alla classe A e installazione di sistemi di termoregolazione evoluto – Detrazione 65%
  • Intervento di restauro e risanamento conservativo e di ristrutturazione – Detrazione 50%
  • Generatori di aria calda a condensazione – Detrazione 65%

  • Pompe di calore ad alta efficienza (inclusi i climatizzatori in pompa di calore) – Detrazione 65%
  • Apparecchi ibridi costituiti da pompa di calore integrata con caldaia a condensazione – Detrazione 65%
  • Micro-cogeneratori (piccoli generatori di energia elettrica e termica) – Detrazione 65%
  • Sostituzione di scaldacqua tradizionale con scaldacqua a pompa di calore dedicato alla produzione di acqua calda sanitaria. – Detrazione 65%
  • Installazione di sistemi di Building Automation – Detrazione 65%

i Clienti della nostra Agenzia Pratiche Detrazioni Fiscali dicono…

Professionalità e gentilezza sono le qualità che ho riscontrato. Consiglio di rivolgersi a Voi per avere assistenza in questo tipo di pratiche.

 ⭐⭐⭐⭐⭐

 A.M. Castelnuovo Magra (SP)

Ottimo professionista, lo consiglio vivamente a tutti coloro che hanno bisogno di tali pratiche di detrazioni Enea. E questa per diretta e recente esperienza personale.

⭐⭐⭐⭐⭐

 Gilberto Bugni Torino

Consiglio di RivolgerVi alla Agenzia Pratiche detrazioni Fiscali, per la gentilezza e preparazione professionale.

⭐⭐⭐⭐⭐

 M. L. Marradi (FI)


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    Mail: info@pratichedetrazionifiscali.it

     ORARI DI APERTURA 9.00 – 13.00 | 15.30 – 19.00

    DAL LUNEDÌ AL VENERDÌ e SABATO sino alle 13.00

    DOVE LAVORIAMO

    Agenzia Freelance in tutta Italia
    Sede operativa Firenze

    Come eroghiamo il servizio di compilazione di pratica ENEA  in 10 step

    1. Appena il cliente ha completato l’intervento o i lavori pianificati per i quali intende richiedere la detrazione fiscale, si attiva per contattarci e richiederci il servizio di compilazione della sua pratica ENEA.
    2. Come prima cosa, sul nostro sito compila il “Modulo per inviare un’email“. In tal modo il cliente fa richiesta formale di prestazione retribuita del nostro servizio, specificando qual è il tipo di pratica ENEA che vuole che venga compilata a suo nome.
    3. Appena riceviamo il suo modulo, provvediamo a contattare il cliente telefonicamente per dare conferma dell’avvenuta ricezione della sua richiesta.
    4. Inviamo per email al cliente una scheda di raccolta dati che dovrà compilare. Le informazioni richieste sono di tipo anagrafico, catastale per quanto riguarda l’immobile e altri dettagli utili alla compilazione della pratica.
    5. Una volta ricevuta dal cliente la scheda compilata, solitamente nell’arco di 2-3 giorni lavorativi, compiliamo e trasmettiamo la pratica online sul portale dell’ENEA.
    6. ENEA ci invia la notifica dell’avvenuta ricezione della pratica del cliente.
    7. Pratica ENEA e notifica di spedizione vengono inviate per email al nostro cliente. L’email include anche gli estremi bancari per effettuare il bonifico a pagamento del servizio di compilazione pratica.
    8. Il cliente provvede a inviarci il bonifico.
    9. Ad avvenuto accredito del bonifico, l’Amministrazione provvederà a preparare al cliente la fattura che è esente IVA.
    10. La fattura viene spedita via email al cliente.

    CHI FA LE PRATICHE ENEA?

    Se stai leggendo questa risposta vuol dire che sei arrivato nel posto giusto perché NOI facciamo le pratiche ENEA da anni. E’ per questo che abbiamo acquisito esperienza e velocità nel dare servizio ai nostri clienti. Nel gergo noi siamo degli “intermediari”. Siamo tra il contribuente che dovrebbe compilare da solo la propria pratica ENEA per detrazione fiscale ma non sa dove mettere le mani, e l’ENEA. Il nostro compito è togliere dai problemi TE, che sei tenuto ad inviare la pratica all’ENEA ma non sai dove reperire i dati tecnici. Inviaci un’email compilando il FORM che trovi in fondo al nostro sito.

    Cos’è il CPID?

    Per identificare in modo univoco e inequivocabile una singola pratica al momento in cui l’utente o chi per lui la spedisce, l’ENEA assegna a quel documento un codice alfanumerico, ovvero un insieme di lettere e cifre che da quel momento distinguerà una certa pratica da tante altre centinaia di migliaia. Quel codice identificativo, che potremmo immaginare come il nome e cognome della pratica, si chiama CPID (Codice Personale Identificativo) Esso viene riportato sia sulla pratica stessa che nella notifica di spedizione che ENEA invia all’utente all’atto della spedizione della pratica ENEA. La notifica di spedizione è una sorta di “ricevuta di ritorno” che attesta l’avvenuta trasmissione all’ENEA della vostra pratica.

    Il costo della pratica Enea è detraibile?

    Si, la pratica Enea è detraibile, e questo in proporzione al tipo di detrazione richiesta quindi, al 50% se si tratta di Bonus casa, al 65% per l’ Ecobonus e infine al 100% se con la pratica Bonus 110%. In fase di compilazione della Pratica Enea, nel portale Enea, verrà richiesta l’eventuale costo del professionista incaricato, così da poterlo detrarre.

    Richiedici la pratica Enea per essere sicuro che la pratica sia stata compilata e inviata in modo corretto. Clicca qui

    Nuovo DECRETO-LEGGE 11 novembre 2021, n. 157 “Misure urgenti per il contrasto alle frodi nel settore delle agevolazioni fiscali ed economiche. (21G00173) (GU n.269 del 11-11-2021) Vigente al: 12-11-2021

    Misure di contrasto alle frodi in materia di detrazioni per lavori edilizi e cessioni dei crediti. Estensione dell’obbligo del visto di conformita’ e della congruita’ dei prezzi

    1. Al decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:

    a) all’articolo 119:

    1) al comma 11, primo periodo, dopo le parole: «Ai fini dell’opzione per la cessione o per lo sconto di cui all’articolo 121,» sono inserite le seguenti: «nonche’ in caso di utilizzo della detrazione nella dichiarazione dei redditi,» e dopo il secondo periodo, e’ aggiunto il seguente: «In caso di dichiarazione presentata direttamente dal contribuente all’Agenzia delle entrate, ovvero tramite il sostituto d’imposta che presta l’assistenza fiscale, il contribuente, il quale intenda utilizzare la detrazione nella dichiarazione dei redditi, non e’ tenuto a richiedere il predetto visto di conformita’.»;

    2) al comma 13-bis, al terzo periodo, dopo le parole: «comma 13,lettera a)» sono inserite le seguenti: «, nonche’ ai valori massimi stabiliti, per talune categorie di beni, con decreto del Ministro della transizione ecologica»; al quarto periodo, le parole: «del predetto decreto» sono sostituite dalle seguenti: «dei predetti decreti»;

    b) all’articolo 121, dopo il comma 1-bis, e’ inserito il seguente: «1-ter. Per le spese relative agli interventi elencati nel comma 2, in caso di opzione di cui al comma 1:

    a) il contribuente richiede il visto di conformita’ dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione d’imposta per gli interventi di cui al presente articolo. Il visto di conformita’ e’ rilasciato ai sensi dell’articolo 35 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, dai soggetti indicati alle lettere a) e b) del comma 3 dell’articolo 3 del regolamento recante modalita’ per la presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi, all’imposta regionale sulle attivita’ produttive e all’imposta sul valore aggiunto di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e dai responsabili dell’assistenza fiscale dei centri costituiti dai soggetti di cui all’articolo 32 del citato decreto legislativo n. 241 del 1997;

    b) i tecnici abilitati asseverano la congruita’ delle spese sostenute secondo le disposizioni dell’articolo 119, comma 13-bis.».

    2. Il decreto del Ministro della transizione ecologica previsto dal comma 1, lettera a), n. 2), e’ adottato entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

    Art.2

    Misure di contrasto alle frodi in materia di cessioni dei crediti. Rafforzamento dei controlli preventivi

    1. Al decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, dopo l’articolo 122, e’ inserito il seguente:

    «Art. 122-bis (Misure di contrasto alle frodi in materia di cessioni dei crediti. Rafforzamento dei controlli preventivi). – 1. L’Agenzia delle entrate, entro cinque giorni lavorativi dall’invio della comunicazione dell’avvenuta cessione del credito, puo’ sospendere, per un periodo non superiore a trenta giorni, gli effetti delle comunicazioni delle cessioni, anche successive alla prima, e delle opzioni inviate alla stessa Agenzia ai sensi degli articoli 121 e 122 che presentano profili di rischio, ai fini del relativo controllo preventivo. I profili di rischio sono individuati utilizzando criteri relativi alla diversa tipologia dei crediti ceduti e riferiti:

    a) alla coerenza e alla regolarita’ dei dati indicati nelle comunicazioni e nelle opzioni di cui al presente comma con i dati presenti nell’Anagrafe tributaria o comunque in possesso dell’Amministrazione finanziaria;

    b) ai dati afferenti ai crediti oggetto di cessione e ai soggetti che intervengono nelle operazioni cui detti crediti sono correlati, sulla base delle informazioni presenti nell’Anagrafe tributaria o comunque in possesso dell’Amministrazione finanziaria;

    c) ad analoghe cessioni effettuate in precedenza dai soggetti indicati nelle comunicazioni e nelle opzioni di cui al presente comma.

    2. Se all’esito del controllo risultano confermati i rischi di cui al comma 1, la comunicazione si considera non effettuata e l’esito del controllo e’ comunicato al soggetto che ha trasmesso la comunicazione. Se, invece, i rischi non risultano confermati, ovvero decorso il periodo di sospensione degli effetti della comunicazione di cui al comma 1, la comunicazione produce gli effetti previsti dalle disposizioni di riferimento.

    3. Fermi restando gli ordinari poteri di controllo, l’amministrazione finanziaria procede in ogni caso al controllo nei termini di legge di tutti i crediti relativi alle cessioni per le quali la comunicazione si considera non avvenuta ai sensi del comma 2.

    4. I soggetti obbligati di cui all’articolo 3 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, che intervengono nelle cessioni comunicate ai sensi degli articoli 121 e 122, non procedono all’acquisizione del credito in tutti i casi in cui ricorrono i presupposti di cui agli articoli 35 e 42 del predetto decreto legislativo n. 231 del 2007, fermi restando gli obblighi ivi previsti.

    5. Con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate sono stabiliti criteri, modalita’ e termini per l’attuazione, anche progressiva, delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2.».

    Art. 3

    Controlli dell’Agenzia delle entrate

    1. L’Agenzia delle entrate, con riferimento alle agevolazioni richiamate agli articoli 1 e 2 del presente decreto, nonche’ alle agevolazioni e ai contributi a fondo perduto, da essa erogati, introdotti a seguito dell’emergenza epidemiologica da Covid-19, ferma restando l’applicabilita’ delle specifiche disposizioni contenute nella normativa vigente, esercita i poteri previsti dagli articoli 31 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e dagli articoli 51 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.

    2. Con riferimento alle funzioni di cui al comma 1, per il recupero degli importi dovuti non versati, compresi quelli relativi a contributi indebitamente percepiti o fruiti ovvero a cessioni di crediti di imposta in mancanza dei requisiti, in base alle disposizioni e ai poteri di cui al medesimo comma 1 e in assenza di una specifica disciplina, l’Agenzia delle entrate procede con un atto di recupero emanato in base alle disposizioni di cui all’articolo 1, commi 421 e 422, della legge 30 dicembre 2004, n. 311.

    3. Fatti salvi i diversi termini previsti dalla normativa vigente, l’atto di recupero di cui al comma 2 e’ notificato, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui e’ avvenuta la violazione.

    4. Fatte salve ulteriori specifiche disposizioni, con il medesimo atto di recupero sono irrogate le sanzioni previste dalle singole norme vigenti per le violazioni commesse e sono applicati gli interessi.

    5. Le attribuzioni di cui ai commi 1, 2, 3 e 4, spettano all’ufficio dell’Agenzia delle entrate competente in ragione del domicilio fiscale del contribuente, individuato ai sensi degli articoli 58 e 59 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, al momento della commissione della violazione; in mancanza del domicilio fiscale, la competenza e’ attribuita ad un’articolazione della medesima Agenzia individuata con provvedimento del Direttore.

    6. Per le controversie relative all’atto di recupero di cui al comma 2 si applicano le disposizioni previste dal decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.

    Art. 4

    Clausola di invarianza finanziaria

    1. All’attuazione delle disposizioni del presente decreto si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

    Art. 5

    Entrata in vigore 1.

    Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara’ presentato alle Camere per la conversione in legge.